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I modelli organizzativi alla luce del nuovo Codice della Crisi d'Impresa
14 marzo 2019 · Avv. Pietro Domenichini
Istituto ISR ha sviluppato nuove applicazioni per rispondere alle esigenze poste dall'applicazione del nuovo testo di legge. Quali incombenze per gli auditor interni ed esterni e per l'organismo di vigilanza?
Con il nuovo anno Istituto ISR ha provveduto ad adeguare le aree di processo e le attività sensibili del sistema ESG4.0 alla nuova normativa introdotta con il decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Le modifiche al codice civile entreranno in vigore dal prossimo 16 marzo 2019. A partire da tale data dovranno cambiare la governance e gli assetti organizzativi delle imprese collettive.
Si aprono inoltre nuovi scenari per quanto riguarda i doveri e le responsabilità di sindaci e revisori.
Una delle principali novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza è rappresentata dall'introduzione di specifici obblighi organizzativi in capo alle aziende.
In particolare l'art. 375 del CCII introduce l'espresso obbligo per l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo, contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. A norma dell'art. 389, tale obbligo entrerà in vigore entro 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale, avvenuta in data 14/02/2019.
Entro il 16 marzo 2019, gli imprenditori dovranno quindi dotarsi di un SISTEMA DI ALLERTA PREVENTIVA in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi tramite l’adozione di indicatori di allerta precoce (early-warning).
A norma dell'art. 375 l'obbligo si estende a tutti gli imprenditori che esercitano l'attività in forma societaria, senza distinzione di forma giuridica o fatturato.
Si tenga presente che gli amministratori e l’imprenditore a capo dell’azienda, che in un futuro dovesse trovarsi in stato di crisi, non avendo istituito l'assetto organizzativo previsto dall'art. 375, risponderanno in prima persona sotto il profilo civile per i danni arrecati (anche ai terzi) dalla mancata funzione di vigilanza, e che l'azienda non potrà godere delle misure premiali previste dall’art. 25.
Il sistema Cloudgovernance 2.0 dedicato alla gestione del sistema 231 nelle Società clienti di Cloudgovernance S.r.l., è già stato adeguato all’analisi del rischio in questo ambito, e gli Organismi di Vigilanza, corrispondentemente, hanno provveduto ad iniziare gli audit interni di adeguamento del sistema alle diverse esigenze.
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