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Ratificata la Convenzione di Strasburgo sulla lotta alla corruzione
4 settembre 2012
La legge che, come si legge nel Preambolo, mira a rendere efficace la lotta alla corruzione attraverso una
“collaborazione internazionale in materia penale, intensificata, rapida ed adeguata”, ha provveduto ad
identificare e definire diverse fattispecie penali: corruzione attiva e passiva di agenti pubblici nazionali (artt.
2 e 3), corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali (art. 4), corruzione di agenti pubblici stranieri
(art. 5), corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere (art. 6), corruzione attiva e passiva nel
privato (artt. 7 e 8), corruzione di funzionari internazionali (art. 9), corruzione di membri di assemblee
parlamentari internazionali (art. 10), corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali (art. 11),
malversazione (art. 12), riciclaggio del prodotto dei reati di corruzione (art. 12), reati in materia di
contabilità (art. 14).